La Corte di Giustizia Europea, con le sentenze c-228/00 e c-458/00 del Febbraio 2003, ha stabilito che il c.d. 'termovalorizzatore' non valorizza nulla perchè la frazione di energia recuperata è di gran lunga inferiore rispetto a quella persa nella combustione dei rifiuti (circa 5-6 volte inferiore).Dunque, in base alle norme europee sulla gestione dei rifiuti, è un tipo di impianto da prendere in considerazione solo dopo che sono state avviate strategie di prevenzione, riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti.
Infatti, solo dopo aver identificato la quantità di rifiuti non recuperabile si può dimensionare un impianto per lo smaltimento per questo residuo.
In Italia le amministrazioni locali, nella maggior parte accecate dalla prospettiva di lauti guadagni, preferiscono puntare subito alla costruzione di un inceneritore che bruci il più possibile.
Un impianto simile, a causa degli elevati costi di gestione, è economicamente conveniente solo se la raccolta differenziata non supera il 40% e se brucia più rifiuti possibile.
Dunque queste condizioni sono addirittura di ostacolo alla raccolta differenziata.









